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Malta Formazione aziendale Domande frequenti (FAQ)

1. Regime fiscale conforme all'UE

Nel 2007, Malta ha apportato le revisioni finali al proprio sistema di tassazione delle società per rimuovere i residui di discriminazione fiscale positiva estendendo la possibilità di richiedere rimborsi fiscali a residenti e non residenti.

In questa fase sono state introdotte anche alcune caratteristiche come l'esenzione dalla partecipazione che servono a rendere Malta una giurisdizione più attraente per la pianificazione fiscale.

Nel corso degli anni Malta ha modificato e continuerà a modificare le sue leggi fiscali per allinearle alle varie direttive UE e iniziative OCSE, offrendo così un sistema fiscale attraente, competitivo e pienamente conforme all'UE.

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2. Malta veicoli aziendali

Malta offre varie forme di partnership e società a responsabilità limitata:

  • Pubblico (plc);
  • Privato (Ltd). Partnership
  • en commandite il cui capitale è diviso in azioni
  • en commandite il cui capitale non è diviso in azioni;
  • in modo collettivo

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3. Aspetti del diritto societario maltese

Requisiti patrimoniali

Una società privata deve avere un capitale sociale minimo emesso di € 1.164,69. Il 20% di questo importo deve essere versato al momento della costituzione. Qualsiasi valuta convertibile estera può essere utilizzata per denominare questo capitale. La valuta scelta sarà anche la valuta di rendicontazione della società e la valuta in cui vengono pagate le imposte e viene ricevuto qualsiasi rimborso fiscale dovuto, un fattore che elimina i rischi di cambio. Inoltre, il diritto societario maltese prevede società costituite con un capitale sociale variabile.

Azionisti

Sebbene le società siano generalmente costituite con più di un azionista, esiste la possibilità di costituire una società come società unipersonale. Diverse persone o entità possono detenere azioni, inclusi individui, entità aziendali, trust e fondazioni. In alternativa, una società fiduciaria come Claris Capital Limited di Chetcuti Cauchi, la nostra società fiduciaria che è stata autorizzata dalla Malta Autorità per i servizi finanziari ad agire come fiduciario o fiduciario, può detenere azioni a beneficio dei beneficiari.

Oggetti

Gli oggetti di una società a responsabilità limitata sono illimitati ma devono essere specificati nel Memorandum of Association. Nel caso di una società a responsabilità limitata esente da privati, deve essere indicato anche uno scopo principale.

Amministratori e Segretario nella società di Malta

Rispetto ad amministratori e segretari societari, le società private e pubbliche hanno esigenze diverse. Mentre le società private devono avere un minimo di un amministratore, una società pubblica deve avere almeno due. È anche possibile per un amministratore essere una persona giuridica. Tutte le aziende sono obbligate ad avere una segretaria aziendale. Un segretario di società maltese deve essere un individuo e c'è la possibilità per un amministratore di agire come segretario di società. Nel caso della società privata esente Malta, un amministratore unico può anche fungere da segretario della società.

Sebbene non vi siano requisiti legali relativi alla residenza degli amministratori o del segretario della società, è consigliabile nominare amministratori residenti a Malta in quanto ciò garantisce che la società sia gestita efficacemente a Malta. I nostri professionisti sono in grado di agire come o raccomandare funzionari per le aziende clienti sotto la nostra amministrazione.

Per saperne di più: Uffici serviti Malta

Riservatezza

Ai sensi della legge sul segreto professionale, i professionisti professionisti sono vincolati da un elevato standard di riservatezza come stabilito dalla suddetta legge. Questi professionisti includono avvocati, notai, contabili, revisori dei conti, amministratori fiduciari e funzionari di società nominate e nominati autorizzati, tra gli altri. La sezione 257 del codice penale maltese stabilisce che i professionisti che rivelano segreti professionali possono essere passibili di una multa massima di € 46.587,47 e / o di una pena detentiva di 2 anni.

Riunioni

Le società maltesi sono tenute a tenere almeno un'assemblea generale all'anno, con non più di quindici mesi che intercorrono tra la data di un'assemblea generale annuale e quella successiva. Una società che tiene la sua prima assemblea generale annuale è esentata dal tenere un'altra assemblea generale nell'anno della sua registrazione o nell'anno successivo.

Procedura di formazione

Per registrare una società, l'atto costitutivo e lo statuto devono essere presentati al Registro delle Imprese, insieme alla prova che il capitale sociale versato della società è stato depositato su un conto bancario. Successivamente verrà rilasciato un certificato di registrazione.

Scala dei tempi di incorporazione

Le società maltesi beneficiano di un processo di costituzione relativamente rapido che richiede da 3 a 5 giorni una volta fornite tutte le informazioni, la ricezione dei documenti di due diligence e la rimessa dei fondi. A pagamento, un'azienda può essere registrata entro sole 24 ore.

Contabilità e anno contabile

Il bilancio annuale sottoposto a revisione deve essere redatto in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS). Tali dichiarazioni devono essere depositate presso il Registro delle Imprese dove possono essere visionate dal pubblico. In alternativa, la legge maltese prevede una scelta di fine esercizio finanziario.

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4. Sistema fiscale delle società maltesi

Le società registrate a Malta sono considerate residenti e domiciliate a Malta, quindi sono soggette a tassazione sul reddito mondiale meno le detrazioni consentite all'aliquota dell'imposta sul reddito delle società che attualmente è del 35%.

Sistema di imputazione

Gli azionisti residenti ai fini fiscali maltesi ricevono pieno credito per qualsiasi imposta pagata dalla società sugli utili distribuiti come dividendi da una società maltese, prevenendo così il rischio di doppia imposizione su tale reddito. Nei casi in cui l'azionista è soggetto a tassazione a Malta sui dividendi a un'aliquota inferiore all'aliquota fiscale della società (che attualmente è del 35%), i crediti d'imposta in eccesso sono rimborsabili.

Rimborsi fiscali

Al ricevimento di un dividendo, gli azionisti di una società maltese possono richiedere il rimborso di tutta o parte dell'imposta maltese pagata a livello della società su tale reddito. Per determinare l'importo del rimborso che si può richiedere, è necessario considerare il tipo e la fonte del reddito percepito dall'azienda. Gli azionisti di una società che ha una filiale a Malta e che ricevono dividendi dai profitti della filiale soggetti a tassazione a Malta si qualificano per gli stessi rimborsi fiscali maltesi degli azionisti di una società maltese.

La legge maltese stabilisce che i rimborsi devono essere pagati entro 14 giorni dal giorno in cui è dovuto un rimborso, ovvero quando è stata presentata una dichiarazione dei redditi completa e corretta per la società e gli azionisti, l'imposta dovuta è stata interamente pagata e un completo ed è stata presentata una richiesta di rimborso adeguata.

In ogni caso non potranno essere richiesti rimborsi sulle imposte subite sui redditi derivati, direttamente o indirettamente, da beni immobili.

Per saperne di più: accordi di doppia imposizione a Malta

Rimborso del 100%

Gli azionisti possono richiedere un rimborso completo dell'imposta pagata dalla società, risultante in un'aliquota fiscale combinata effettiva pari a zero in relazione a:

  • reddito o guadagni derivano da un investimento che si qualifica come Partecipazione; o
  • in caso di reddito da dividendi, laddove tale Partecipazione partecipante rientri nei porti sicuri o soddisfi le disposizioni anti-abuso.

Il 5/7 rimborso

Ci sono due casi in cui viene concesso un rimborso 5/7:

  • quando il reddito ricevuto è un interesse passivo o royalties; o
  • in caso di reddito derivante da un'azienda partecipante che non rientra nei porti sicuri o che soddisfa le disposizioni antiabuso.

Il rimborso dei 2/3

Gli azionisti che chiedono l'esenzione dalla doppia imposizione in relazione a qualsiasi reddito estero ricevuto da una società maltese sono limitati a un rimborso di 2/3 della tassa maltese pagata.

Rimborso 6/7

In caso di dividendi pagati agli azionisti a partire da qualsiasi altro reddito non menzionato in precedenza, questi azionisti hanno il diritto di richiedere il rimborso di 6/7 dell'imposta di Malta pagata dalla società. Pertanto, gli azionisti beneficeranno di un'aliquota effettiva dell'imposta maltese del 5%.

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5. Trattati sulla doppia imposizione a Malta: sistema efficace

Le società maltesi possono beneficiare di:

  • Sgravio unilaterale, compreso il sistema di credito per lo sgravio dell'imposta sottostante
  • Rete contro la doppia imposizione
  • Sistema di credito d'imposta estero forfettario (FRFTC)

Sollievo unilaterale

Il meccanismo di sgravio unilaterale crea un trattato virtuale contro la doppia imposizione tra Malta e un gran numero di paesi in tutto il mondo che prevede un credito d'imposta nei casi in cui è stata subita un'imposta estera indipendentemente dal fatto che Malta abbia o meno un trattato sulla doppia imposizione con tale giurisdizione. Per beneficiare di uno sgravio unilaterale, un contribuente deve fornire la prova con soddisfazione del Commissario che:

  • che il reddito è nato all'estero;
  • che il reddito ha subito imposte straniere; e
  • l'importo dell'imposta estera subita.

L'imposta estera subita sarà compensata sotto forma di credito contro l'imposta addebitabile a Malta sul reddito imponibile lordo. Il credito non supererà la responsabilità fiscale totale a Malta sul reddito di origine estera.

Rete di trattati fiscali con sede nell'OCSE

Ad oggi, Malta ha firmato oltre 70 trattati sulla doppia imposizione. La maggior parte dei trattati si basa sul modello OCSE, compresi i trattati firmati con altri Stati membri dell'UE.

Leggi anche: Contabilità a Malta

Direttiva sulle società madri e filiali dell'UE

In qualità di stato membro dell'UE, Malta ha adottato la direttiva sulle società madri e figlie dell'UE che prevede il trasferimento transfrontaliero di dividendi dalle società controllate alle società madri all'interno dell'UE.

Direttiva sugli interessi e sui canoni

La direttiva sugli interessi e sui canoni esenta i pagamenti di interessi e royalty dovuti a una società in uno stato membro dall'imposta nello stato membro di origine.

Esenzione partecipante

Le holding maltesi possono essere strutturate per detenere azioni in altre società e tali partecipazioni in altre società si qualificano come holding partecipative. Le società holding che soddisfano una delle condizioni menzionate di seguito possono beneficiare di questa esenzione dalla partecipazione sulla base delle regole di partecipazione partecipativa sia sui dividendi da tali partecipazioni che sui guadagni derivanti dalla cessione di tali partecipazioni:

  • una società detiene direttamente un minimo del 5% delle azioni di una società il cui capitale è completamente o parzialmente diviso in azioni, la cui partecipazione conferisce un diritto ad almeno il 5% di due qualsiasi dei seguenti ("Diritti di partecipazione al capitale")
    • diritto al voto;
    • profitti disponibili per la distribuzione; e
    • attività disponibili per la distribuzione in caso di liquidazione; o
  • una società è un azionista di capitale di una società, quindi ha il diritto di richiedere e acquisire l'intero saldo delle quote di partecipazione non detenute da quella società di partecipazione di capitale nella misura consentita dalla legge del paese in cui le azioni di partecipazione sono detenute ; o
  • una società è azionista di capitale di una società, pertanto ha diritto di prelazione in caso di proposta di cessione, rimborso o annullamento di tutte le azioni di tale società non detenute da tale società di partecipazione; o
  • una società è un azionista di capitale di una società e ha il diritto di far parte del consiglio di amministrazione o di nominare una persona nel consiglio di amministrazione di quella società come amministratore; o
  • una società è un azionista di capitale che detiene un investimento che rappresenta un valore totale minimo di € 1.164.000 o il suo equivalente in valuta estera, alla data o alle date in cui è stata acquisita, in una società e tale partecipazione in una società deve essere detenuta per un periodo di interruzione minimo di 183 giorni; o
  • una società è un azionista di capitale di una società e in cui la detenzione di tali azioni è finalizzata al sostegno della propria attività e la partecipazione non è detenuta come azioni di negoziazione ai fini del commercio.
    Le azioni si riferiscono alla detenzione del capitale sociale in una società che non è una società immobiliare e che dà diritto all'azionista ad almeno due qualsiasi dei tre anni seguenti: diritto di voto, diritto agli utili disponibili per la distribuzione agli azionisti e il diritto su beni disponibili per la distribuzione in caso di scioglimento della società.

L'esenzione dalla partecipazione può essere applicata anche alle partecipazioni in altre entità che potrebbero essere una società in accomandita maltese, un ente non residente di persone con caratteristiche simili e persino un veicolo di investimento collettivo in cui la responsabilità degli investitori è limitata, purché una partecipazione soddisfi criteri per l'esenzione di seguito indicati:

  • è residente o registrato nell'UE;
  • è soggetto a qualsiasi tassa estera con un'aliquota di almeno il 15%; o
  • meno del 50% del suo reddito deriva da interessi passivi o royalties.

Quanto sopra sono i porti sicuri impostati. Nei casi in cui la società in cui è detenuta la partecipazione partecipante non rientri in uno dei suddetti porti sicuri, il reddito che ne deriva pertanto può comunque essere esente da imposta a Malta se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

  • le quote di partecipazione detenute nella società non residente non devono rappresentare un investimento di portafoglio; e
  • la società non residente oi suoi interessi passivi o royalties sono stati soggetti a tassazione con un'aliquota non inferiore al 5%

Credito d'imposta estero forfettario

Le società che ricevono entrate dall'estero possono beneficiare dell'FRTC, a condizione che forniscano un certificato di revisore che attesti che il reddito è stato generato all'estero. Il meccanismo FRFTC presuppone un'imposta estera del 25%. Viene imposta una tassa del 35% sul reddito netto della società incassato del 25% FRFTC, con il 25% di credito applicato contro l'imposta di Malta dovuta.

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6. Nessun'altra tassa dalla compagnia maltese
  • Non sono previste ritenute alla fonte sulla distribuzione di dividendi ai soci;
  • Nessuna tassa o restrizione sulla distribuzione dei dividendi dalla società maltese;
  • L'imposta viene pagata e il rimborso viene ricevuto nella stessa valuta del capitale sociale della società.
  • Nessuna ritenuta alla fonte su interessi e royalties a non residenti;
  • Nessuna imposta sui capitali;
  • Nessuna tassa sul patrimonio;

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7. Decreti fiscali anticipati

In alcuni casi previsti dalla legge, è possibile richiedere una sentenza formale per fornire certezza sull'applicazione della normativa fiscale nazionale a una specifica transazione.

Tali sentenze saranno vincolanti per l'Agenzia delle Entrate per cinque anni e sopravviveranno a un cambiamento di legge per 2 anni, ed è generalmente emesso entro 30 giorni dall'applicazione. È stato creato un sistema informale di feedback sulle entrate attraverso il quale è possibile inviare una lettera di orientamento.

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8. Conformità alla legislazione dell'UE

In qualità di membro dell'Unione Europea, Malta ha implementato tutte le direttive UE pertinenti che riguardano il tema della tassazione delle società, inclusa la direttiva sulle società madri e figlie dell'UE e la direttiva sugli interessi e sui canoni.

Ciò rende il quadro giuridico aziendale di Malta pienamente conforme al diritto dell'UE e armonizza ulteriormente le leggi maltesi con le leggi di tutti gli altri stati membri.

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9. Trattati contro la doppia imposizione

In vigore: Albania, Australia, Austria, Bahrain, Barbados, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Guernsey, Hong Kong, Ungheria , Islanda, India, Irlanda, Isola di Man, Israele, Italia, Jersey, Giordania, Corea, Kuwait, Lettonia, Libano, Libia, Lichtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malesia, Mauritius, Messico, Moldavia, Montenegro, Marocco, Paesi Bassi, Norvegia , Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, San Marino, Russia, Arabia Saudita, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Sud Africa, Spagna, Svezia, Svizzera, Siria, Tunisia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, USA , Uruguay e Vietnam.

Trattati firmati ma non ancora in vigore: Belgio, Ucraina, Curaçao

Accordi di scambio di informazioni fiscali in vigore: Bahamas, Bermuda, Isole Cayman, Gibilterra, USA.

Accordi sullo scambio di informazioni fiscali - firmati ma non in vigore: Macao

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